Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2357 dell'8 giugno 1993, rappresentata e difesa, come da mandato a margine, dall'avv. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Manzi di Roma, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta al Ministro dei trasporti, con riferimento al decreto 15 marzo 1993 di dettare, in attuazione del d.P.R. n. 753/1980 e in relazione ai servizi automobilistici di interesse regionale, "Disposizoni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti", e comunque per l'accertamento del carattere lesivo delle prerogative regionali garantite dagli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, delle illegittime modalita' di esercizio di tale presunto potere; e per il conseguente annullamento del predetto decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1993, per violazione dei richiamati articoli della Costituzione, nella parte in cui illegittimamente interferisce con le prerogative regionali, secondo quanto di seguito analitivamente illustrato. F A T T O Con il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, il legislatore delegato ha dettato Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. In distinti titoli esso ha disciplinato gli oggetti specificamente indicati dall'art. 1, primo comma, lett. a), della legge di delega 6 dicembre 1978, n. 835, in relazione alle ferrovie, e precisamente: il comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario e in prossimita' dello stesso (titolo II); l'attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti (titolo III); le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative e devoluzione dei proventi delle sanzioni stesse (titolo VI); la disciplina delle separazioni delle proprieta' laterali dalla sede ferroviaria, delle servitu' e dell'attivita' di terzi in prossimita' della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio (titolo V); i sistemi di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti (titolo VI); gli interventi per la rimozione di cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria e per la rimozione del materiale rotabile in caso di incidente (titolo VII); gli obblighi e responsabilita' dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione o in regime di gestione commissariale governativa (titolo VIII). Si tratta, come mostrano le stesse intitolazioni, di problematiche quasi del tutto specifiche delle ferrovie. Secondo la stessa legge di delega, il legislatore delegato avrebbe dovuto altresi' (art. 1, primo comma, lett. c), "provveere al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarita' dei servizi di trasporto, con il criterio della estensione della validita', oltre che alle ferrovie in concessione o esercitate in regime di gestione commissariale governativa a tutti gli altri pubblici servizi di trasporto terrestre che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato e, per quanto concerne le disposizioni in materia di polizia e sicurezza dell'esercizio, anche ai servizi trasferiti alla competenza delle regioni". Era dunque evidente che il legislatore delegato avrebbe dovuto elaborare una apposita ed organica disciplina, distinta da quella avente a fondamentale oggetto le ferrovie, adeguata alla natura dei diversi servizi di trasporto. Esso invece si limito' a dettare una generica norma di estensione, stabilendo (art. 1, terzo comma) che "salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono estese anche a quelli di competenza delle regioni". Una siffatta disposizione non solo e' in sostanziale violazione della legge di delega (che non prevedeva affatto l'estensione delle norme "ferroviarie" agli altri servizi; ma una apposita disciplina di riordinamento delle norme relative a tali altri servizi), ma non poteva, nella sue genericita', non essere fonte di ambiguita' ed equivoci, di cui e' espressione anche la vicenda che origina la presente controversia. Come gia' accennato, il titolo VIII del decreto legislativo disciplina gli obblighi e responsabilita' dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione o in regime di gestione commissariale governativa. E' vero che esso si riferisce, negli artt. 89-94, anche a servizi delle regioni e degli enti locali: ma sempre, si intende, in quanto si tratti di servizi di tipo ferroviario, i soli ai quali si adatta la macchinosa disciplina in essi disposti. In particolare, e' da escludere che tali disposizioni possano riferirsi ai servizi di tipo automobilistico: cio' che e' confermato anche dal fatto che i requisti richiesti alle imprese che esercitano il trasporto di viaggiatori con autoveicoli di linea sono stabiliti dal d.m. 20 dicembre 1991, n. 448, in aderenza ad apposita normativa comunitaria (precisamente, si tratta del regolamento di attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Invece, con il qui impugnato decreto del 15 marzo 1993 il Ministero dei trasporti pretende di dettare, in attuazione degli artt. 90 e 91 del d.P.R. n. 753/1980, Disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio, non solo riguardanti i servizi di tipo ferroviario, ma persino le autolinee. E poiche' da tale disciplina non risultano escluse le autolinee di competenza regionale, essa risulta lesiva delle competenze costituzionali della regione. Inoltre, anche nel suo concreto contenuto la disciplina disposta illegittimamente si allontana dalle stesse regole poste dai predetti artt. 90 e 91, con ulteriore illegittimita' lesiva delle prerogative regionali, secondo quanto di seguito illustrato in D I R I T T O 1. - Non spettanza in capo al Ministro dei trasporti di disciplinare, in attuazione degli artt. 90 e 91 del d.P.R. n. 753/1980, la figura del direttore di esercizio delle autolinee regionali. Come detto in narrativa, la prestazione del servizio di trasporto viaggiatori con autoveicoli di linea e' oggetto di normativa specifica, attuativa di direttive comunitarie, attualmente stabilita dal d.m. 20 dicembre 1991, n. 448: il quale disciplina i requisiti di ogni genere, compresi quelli professionali, per lo svolgimento dell'attivita'. Limitandosi esemplificativamente a questi ultimi, si stabilisce (art. 6) da un lato che il requisito della idoneita' professionale "e' soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento", dall'altro che "a seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite, ai sensi del successivo art. 10, verra' rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attivita' di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale". Precisa inoltre tale decreto che il requisito della idoneita' professionale deve essere posseduto: "qualora trattisi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui des- ignate che dirigono l'attivita' di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva", mentre "in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale" il requisito dovra' essere posseduto dalla persona o dalle persone che dirigono l'attivita' di trasporto in maniera permanente ed effettiva. Disposizioni corrispondenti sono dettate per gli altri requisiti. Ora, a fronte di tale disciplina equa ed equilibrata (ed oltretutto omogenea sul piano europeo, ad evitare alterazioni nella concorrenza tra imprese) il decreto qui impugnato pretende di disciplinare la stessa materia rifacendosi, anziche' alle disposizioni specificamente dettate per il trasporto su strada, alle regole per le ferrovie| Dispone infatti l'impugnato decreto che le proprie disposizioni si applicano, tra l'altro, alle "autolinee" (art. 1, primo comma), e che il "direttore di esercizio" di ciascuna autolinea dovrebbe avere i requisiti generali, fisici, tecnico-professionali e morali stabiliti dall'art. 2. Ad esempio, per quanto riguarda i requisiti professionali, il direttore di esercizio dovrebbe essere, alla stregua del primo comma, n. 3), immancabilmente provvisto della laurea in ingegneria: almeno cosi' sembra di capire, dato che il testo, infelicemente redatto, nella sua formulazione letterale potrebbe legittimare anche una diversa interpretazione "minimalista", che riduca per i servizi automobilistici i requisiti professionali alla sola "esperienza specifica nel settore non inferiore ad anni tre" di cui al secondo periodo. Si e' fatto cenno alla questione del requisito professionale perche' esso risulta particolarmente gravoso, dato che di fatto elimina per la regione la possibilita' di continuare ad avvalersi di concessionari organizzati in imprese di tipo familiare, e con cio' elimina la possibilta' di una gestione del servizio attenta ai costi. Ma, se si conviene che le disposizioni del titolo VIII del d.P.R. n. 753/1980, in ragione del loro specifico contenuto dispositivo, non sono applicabili alle autolinee, risulta ugualmente illegittimo, nella parte in cui si riferisce ad esse, l'intero contenuto dispositivo dell'impugnato decreto. Ne' si puo' dire che esse, benche' concepite per le ferrovie, si "estendono" alle autolinee regionali in quanto cosi' dispone il terzo comma dell'art. 1 del d.P.R. n. 743/1980. Da una parte, infatti, l'estensione fa comunque salvo "quanto specificato nei successivi articoli": ed il senso di tale salvezza non puo' che essere un rinvio al senso specifico delle varie disposizioni, ed all'oggetto cui esse intendano applicarsi. D'altra parte, per i servizi regionali l'estensione e' limitata alle regole in materia di polizia e di sicurezza, secondo la precisa indicazione della legge di delega. Ora, nel caso dei requisiti professionali la "sicurezza" non e' l'oggetto proprio delle regole e della disciplina (come se si trattasse di una normativa di sicurezza, cioe' concernente le cautele che devono essere assunte nello svolgere una determinata attivita'). E' palese invece che i requisiti di idoneita' (compresi quelli generali, quali la cittadinanza, ed anche "morali") solo indirettamente e mediatamente possono riflettersi sulla sicurezza dell'esercizio, ma non costituiscono invece norme in materia di sicurezza, cui la legge di delega prima, e il decreto delegato poi limitano l'estensione. D'altronde, come gia' accennato, ove si volesse in via interpretativa accogliere la tesi della estensione generale ai servizi di trasporto, con cio' stesso si finirebbe per affermare l'illegittimita' costituzionale, che qui a titolo cautelativo si eccepisce, del decreto legislativo per violazione dei principi della delega, nei quali era prevista non affatto la cervellotica estensione delle regole ferroviarie ad ogni tipo di trasporto, bensi' una apposita normativa delegata con il compito di "provvedere al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarita' dei servizi di trasporto". 2. - Ulteriore profilo di illegittimita' per violazione delle disposizoni dell'art. 90 del d.P.R. n. 753/1980. Violazione del principio di legalita'. Come sopra detto, ad avviso della ricorrente regione i servizi di tipo automobilistico hanno una propria disciplina particolare, oggi derivante da normativa comunitaria, e non rientrano nell'ambito di azione del titolo VIII del d.P.R. n. 753/1980. Ma se pure, in denegata ipotesi, si volesse farli rientrare, la disciplina posta dall'impugnato decreto rimarrebbe affetta da illegittimita', che si ripercuotono anch'esse in termini negativi ed invasivi sull'esercizio delle funzioni amministative costituzionalmente assicurate alla regione. In effetti, l'art. 90, secondo comma, del citato decreto legislativo prevede bensi' che l'idoneita' tecnico-professionale del direttore o del responsabile di esercizio sia accertata "sulla base delle disposizoini che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti": ma cio' significa soltanto che il Ministro potra' e dovra' stabilire le modalita' per l'accertamento dell'idoneita' su base fattuale (cioe' sulla base della sua effettiva esistenza); non significa invece affatto che la legge autorizzi il Ministro ad "inventare" specifici requisiti professionali e titoli abilitanti che la legge non prevede, e la cui esistenza, come fattore limitante la liberta' professionale, e' evidentemente soggetta a principio di legalita' sostanziale. Anche sotto questo profilo, e per le stesse ragioni, l'intero contenuto disposizonito dell'art. 2 dell'impugnato decreto si rivela illegittimo, per tutti i requisiti che non siano gia' stabiliti da diversa disciplina: come, ad ulteriore esempio, la arbitraria fissazione di un limite di eta' "non inferiore a 30 anni e non superiore a 65". 3. - Ulteriore profilo di illegittimita' per violazione delle disposizioni dell'art. 90 del d.P.R. n. 753/1980. Ancora, la stessa normativa "ferroviaria" del d.P.R. n. 753 non prevede, nel proprio articolato, una generica figura di "direttore di esercizio" della linea ferroviaria, bensi' prevede la presenza, a volte cumulativa, altre volte alternativa, del "direttore" e del "responsabile di esercizio". Non si tratta di due figure equivalenti, come si evince dalla circostanza che la stessa disposizione che abilita' il Ministro dei trasporti ad emanare le disposizioni per l'accertamento dei requisiti, lo obbliga altresi' a fissare "le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione". Insomma, mentre il decreto ministeriale non avrebbe dovuto affatto stabilire specifici requisiti, ma solo determinare il modo del loro accertamento, esso avrebbe invece dovuto dare corpo alla distinzione legislativa tra direttore e responsabile di esercizio: restando sottinteso nella normativa primaria che il responsabile di esercizio e' una figura organizzativa propria di aziende o attivita' minori rispetto a quelle per cui puo' essere richiesta la figura del direttore. Ed e' dunque ovvio e conseguente che, se pure si fosse dovuto con decreto ministeriale fissare dei "requisiti" (che in realta' sono delle illegittime limitazioni) per l'esercizio dell'attivita', essi avrebbero dovuto pur sempre essere differenziati per la figura maggiore e per quella minore. Invece l'impugnato decreto, che ha voluto fare cio' che non gli era consentito (ovvero la posizione di veri e propri limiti, camuffati da elementi di idoneita'), non ha voluto fare cio' che gli era prescritto, ovvero individuare, nel proprio ambito di applicazione (che secondo la ricorrente regione non comprende i servizi automobilistici) le due distinte figure organizzative. Anche sotto questo profilo il decreto impugnato si rivela illegittimo, e tale da interferire lesivamente con l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, ponendo illegittimi limiti giuridici alla possibilita' di avvalersi di concessionari dotati di struttura organizzativa diversa da quella disegnata nel decreto stesso. Tutto cio' premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, ut supra rappresentata e difesa chiede